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ASSOVIAGGI: Responsabilità dei tour operator
Responsabilità dei t.o. e degli agenti di viaggio in caso di cancellazione di pacchetto di viaggio
In merito alla questione in oggetto si ritiene opportuno comunicare quanto segue.
In materia di contratti di vendita di pacchetti turistici, le competenze e le responsabilità del tour operator e dell'intermediario (agenzia di viaggi) sono separate e distinte. Infatti:
- il tour operator assume direttamente nei confronti del cliente gli obblighi concernenti l'organizzazione del viaggio, consistenti nel fornire le prestazioni relative al soggiorno e al trasporto;
- l'agenzia svolge un'attività d'intermediazione e di vendita del servizio predisposto dall'organizzatore, impegnandosi a procurare al cliente un contratto di organizzazione di viaggio.
Il contratto di organizzazione di viaggio concluso da un agente intermediario nell'interesse del cliente dà luogo ad un rapporto diretto tra quest'ultimo e il tour operator, mentre tra il cliente e l'intermediario sussiste un rapporto di mandato con rappresentanza.
Il tour operator e l'agenzia di viaggi sono, pertanto, responsabili nei confronti del cliente per gli eventuali inadempimenti, ciascuno limitatamente alle proprie competenze.
Il tour operator risponderà in tutti i casi in cui abbia dato luogo ad un inadempimento attinente all'organizzazione del viaggio, con l'obbligo di risarcire gli eventuali danni subiti dal cliente.
L'agenzia di viaggi sarà responsabile soltanto per gli inadempimenti relativi all'attività di intermediazione.
Ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del consumo), quando il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza, salvo ciò avvenga per colpa del consumatore, questi ha diritto ad usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore, senza alcun supplemento di prezzo, o di qualità inferiore, previa restituzione della differenza di prezzo. In alternativa, il consumatore ha diritto ad ottenere, entro sette giorni dalla cancellazione, la restituzione della somma di danaro corrisposta, nonché ad essere risarcito di ogni ulteriore danno che gli sia derivato dalla cancellazione del viaggio.
Tale previsione non trova applicazione soltanto nel caso in cui la cancellazione del pacchetto turistico sia stata determinata dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, con comunicazione al consumatore almeno venti giorni prima della data di partenza, ovvero da causa di forza maggiore.
L'art. 93, D. Lgs. cit. precisa che l'organizzatore e il venditore devono risarcire il danno subito dal consumatore in base alle rispettive responsabilità, a meno che non provino che il mancato adempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
Dalle considerazioni che precedono deriva che la Maxitraveland, annullando i pacchetti di viaggio già venduti, si è resa responsabile dell'inadempimento nei confronti dei clienti, salvo che riesca a dimostrare che la cancellazione è stata determinata da causa di forza maggiore o, comunque, da circostanze eccezionali e assolutamente imprevedibili.
In mancanza di tale prova, il tour operator dovrà restituire ai clienti le somme già versate in sede di conclusione del contratto, nonché di ogni altro danno, patrimoniale o morale (danno da vacanza rovinata), subito dal cliente in conseguenza dell'annullamento del viaggio.
Le agenzie di viaggi non sono, invece, tenute a risarcire i clienti per i danni subiti, in quanto tali danni non sono stati determinati da inadempimenti relativi alla loro attività di intermediazione.
Per quanto riguarda il rapporto intercorrente tra la Maxitraveland e le agenzie di viaggi, queste ultime hanno diritto ad ottenere il pagamento delle commissioni, in base a quanto stabilito nei contratti conclusi con il tour operator, nonché al risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza del comportamento della Maxitraveland.
A cura dell'ufficio legale Assoviaggi Confesercenti
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